(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. gen. del 30 settembre 2021). IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale del 21 settembre 2021, n. 815; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Obblighi in caso di interruzione o non conclusione della formazione in un'altra professione sanitaria 1. L'art. 6, comma 6 del decreto del Presidente della provincia 16 marzo 2020, n. 11, e' cosi' sostituito: «6. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la formazione nel secondo o terzo anno di studio o che non la concludono per il mancato superamento degli esami, devono restituire il 50 per cento dell'importo complessivo versato dalla provincia, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.».