(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
  Adige n. 39/Sez. gen. del 30 settembre 2021). 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della giunta provinciale  del  21  settembre
2021, n. 815; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Obblighi in caso di interruzione o non conclusione 
         della formazione in un'altra professione sanitaria 
 
  1. L'art. 6, comma 6 del decreto del Presidente della provincia  16
marzo 2020, n. 11, e' cosi' sostituito: 
    «6.  Le  beneficiarie  e  i  beneficiari  che   interrompono   la
formazione nel secondo o terzo anno di studio o che non la concludono
per il mancato superamento degli esami, devono restituire il  50  per
cento dell'importo complessivo versato  dalla  provincia,  maggiorato
degli interessi legali maturati dalla data della  singola  erogazione
fino alla data dell'effettiva restituzione.».